Accesso civico
Accesso civico "semplice" - Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013
L'accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Accesso civico "generalizzato" - Art. 5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013
L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".
Entrambe le tipologie di accesso differiscono dall'accesso agli atti ex l. 241/1990 riconosciuto ai soggetti interessati titolari di "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Il responsabile del settore al quale appartiene l'ufficio che detiene il dato garantisce l’esercizio del diritto di accesso civico ed è responsabile dei procedimenti di accesso civico di cui agli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013.
Presso il Comune di San Marco la Catola è istituito il “registro delle domande di accesso civico semplice e generalizzato”. Tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio di Trasparenza per la gestione del registro, comunicando tempestivamente al Responsabile della Trasparenza:
- copia delle domande di accesso civico semplice e generalizzato ricevute;
- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse.
Registro delle richieste di accesso civico - anno 2019